Reclami
L’opinione dei nostri clienti è per noi di fondamentale importanza.
Qualora il servizio offerto da Antos srls, il rapporto contrattuale con le compagnie assicurative o la gestione di una pratica non risultassero di tuo gradimento, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ti invitiamo a inviarci eventuali reclami ai seguenti recapiti:
Antos srls – Ufficio Reclami
Viale Bruno Buozzi 105
00197 Roma (Italia)
Telefono: +39 068083306
Email: agenzia252@groupama.it
PEC: antos.srls@legalmail.it
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Il reclamo potrà essere presentato tramite posta, posta elettronica o PEC indicando:
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nome e cognome del reclamante
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recapiti del reclamante
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descrizione della contestazione
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eventuale documentazione utile
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Reclami alle Compagnie Assicurative
Per eventuali reclami relativi direttamente alle compagnie assicurative è possibile consultare i rispettivi canali ufficiali.
(per i dettagli sulle modalità di presentazione dei reclami si invita a consultare i siti ufficiali delle compagnie)
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Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Il contraente può inoltre:
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presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo direttamente online tramite il portale
www.arbitroassicurativo.org -
avvalersi di altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
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Reclamo all’IVASS
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta entro 45 giorni dalla ricezione dello stesso, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
IVASS – Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Telefono: 06 421331
Fax: 06 42133206
Email: scrivi@ivass.it
Il reclamo dovrà essere corredato dalla documentazione relativa al reclamo presentato all’intermediario o alla compagnia assicurativa.
Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
Il reclamante ha inoltre la possibilità di ricorrere ai seguenti strumenti alternativi:
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Conciliazione paritetica
In caso di controversia relativa a sinistri RC Auto con richiesta di risarcimento per danni fino a 15.000 euro, è possibile rivolgersi a una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).
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Mediazione civile
Ai sensi del D.Lgs. 28/2010, è possibile attivare un procedimento di mediazione presso un organismo di mediazione autorizzato, con l’assistenza di un avvocato.
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Negoziazione assistita
Ai sensi del D.L. 132/2014, per controversie relative al risarcimento dei danni da circolazione di veicoli è possibile avviare una procedura di negoziazione assistita tra le parti con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
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Arbitrato
Qualora previsto dal contratto assicurativo, le parti possono ricorrere all’arbitrato ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
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Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Per controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nel collocamento di prodotti assicurativi finanziari, è possibile presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso CONSOB, per richieste fino a 500.000 euro.
Sono esclusi i danni non patrimoniali o non direttamente derivanti dall’inadempimento.
Il ricorso è possibile solo se sulla stessa controversia non sono pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale.