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Reclami

L’opinione dei nostri clienti è per noi di fondamentale importanza.

Qualora il servizio offerto da Antos srls, il rapporto contrattuale con le compagnie assicurative o la gestione di una pratica non risultassero di tuo gradimento, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ti invitiamo a inviarci eventuali reclami ai seguenti recapiti:

Antos srls – Ufficio Reclami
Viale Bruno Buozzi 105
00197 Roma (Italia)

Telefono: +39 068083306
Email: agenzia252@groupama.it
PEC: antos.srls@legalmail.it
 

Il reclamo potrà essere presentato tramite posta, posta elettronica o PEC indicando:

  • nome e cognome del reclamante

  • recapiti del reclamante

  • descrizione della contestazione

  • eventuale documentazione utile
     

Reclami alle Compagnie Assicurative

Per eventuali reclami relativi direttamente alle compagnie assicurative è possibile consultare i rispettivi canali ufficiali.

(per i dettagli sulle modalità di presentazione dei reclami si invita a consultare i siti ufficiali delle compagnie)
 

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Il contraente può inoltre:

  • presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo direttamente online tramite il portale
    www.arbitroassicurativo.org

  • avvalersi di altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
     

Reclamo all’IVASS

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta entro 45 giorni dalla ricezione dello stesso, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

IVASS – Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale 21
00187 Roma

Telefono: 06 421331
Fax: 06 42133206

Email: scrivi@ivass.it

Il reclamo dovrà essere corredato dalla documentazione relativa al reclamo presentato all’intermediario o alla compagnia assicurativa.

Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie

Il reclamante ha inoltre la possibilità di ricorrere ai seguenti strumenti alternativi:
 

Conciliazione paritetica

In caso di controversia relativa a sinistri RC Auto con richiesta di risarcimento per danni fino a 15.000 euro, è possibile rivolgersi a una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).
 

Mediazione civile

Ai sensi del D.Lgs. 28/2010, è possibile attivare un procedimento di mediazione presso un organismo di mediazione autorizzato, con l’assistenza di un avvocato.
 

Negoziazione assistita

Ai sensi del D.L. 132/2014, per controversie relative al risarcimento dei danni da circolazione di veicoli è possibile avviare una procedura di negoziazione assistita tra le parti con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
 

Arbitrato

Qualora previsto dal contratto assicurativo, le parti possono ricorrere all’arbitrato ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
 

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Per controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nel collocamento di prodotti assicurativi finanziari, è possibile presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso CONSOB, per richieste fino a 500.000 euro.

Sono esclusi i danni non patrimoniali o non direttamente derivanti dall’inadempimento.

Il ricorso è possibile solo se sulla stessa controversia non sono pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale.

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